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Testo unico delle leggi elettorali

Titolo II: Elettorato
Capo II
  • Art. 7

    Non sono eleggibili:

    • a)[*]
    • b) i presidenti delle Giunte provinciali;
    • c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
    • d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
    • e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
    • f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
    • g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
    • h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

    Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

    Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

    Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

    L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

    Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

    In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.[**]

    [*] La lettera a) includeva: "i deputati regionali o consiglieri regionali". La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 344 dell'11 giugno 1993.

    [**] L'art. 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, stabilisce, in via transitoria e con esclusivo riferimento alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del decreto-legge, che nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a 120 giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.P.R. 361/1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (avvenuta il 29 gennaio 2006). Una disposizione analoga era già contenuta nell'art. 3 della legge 270/2005, con cui si fissava il termine per la cessazione delle funzioni nei sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 270 (avvenuta il 31 dicembre 2005).